L’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
Dal primo luglio 2009, tutti i fabbricati oggetto di vendita (o trasferimento della proprietà a titolo oneroso) devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica, con le sole eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente.
Alcune Regioni, tra cui la Regione Lombardia, hanno introdotto una normativa specifica in materia, che si sovrappone a quella nazionale. Le norme della Regione Lombardia prevedono l’obbligo di allegare materialmente l’Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita (o trasferimento della proprietà a titolo oneroso) di fabbricati di qualsiasi genere; l’attestato deve pertanto essere consegnato dal venditore al notaio prima della stipula dell’atto.
Le norme nazionali, invece, non prevedono più l’obbligo di allegazione agli atti, abrogato dal 25 giugno 2008. Nelle Regioni che non hanno dettato alcuna disciplina speciale, dunque, l’attestato deve soltanto essere consegnato alla parte acquirente.
La certificazione energetica degli edifici
Le norme sulle prestazioni energetiche degli edifici, in vigore dall’8 ottobre 2005, hanno lo scopo di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento e il condizionamento dei fabbricati, e le conseguenti emissioni di gas inquinanti nell’atmosfera, migliorando l’isolamento termico degli edifici e il rendimento degli impianti di riscaldamento e di condizionamento (d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
La Regione Lombardia ha regolato la materia con la delibera della giunta regionale del 26 giugno 2007 n. 8-5018, modificata dalla delibera del 31 ottobre 2007 n. 8-5773 e sostituita dalla delibera del 22 dicembre 2008 n. 8-8745, e infine con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 10.
Queste norme hanno introdotto l’obbligo di certificare il rendimento energetico degli edifici, mediante l’attestato di certificazione energetica. L’attestato indica la prestazione energetica di ciascun edificio, e consente di valutarne l’efficienza sotto il profilo del consumo di energia. In pratica, anche gli edifici sono suddivisi in classi di rendimento energetico, come già avviene da anni per gli elettrodomestici.
Quando acquistiamo una casa, possiamo sapere in che classe di rendimento energetico è stata catalogata, in base all’isolamento dei muri perimetrali e del tetto, al tipo di vetri e infissi, e alle caratteristiche degli impianti di riscaldamento o di condizionamento. Una casa di classe B costerà inevitabilmente di più rispetto a una di classe C, ma negli anni successivi ci consentirà di risparmiare sulle spese di riscaldamento e sulla bolletta elettrica.
Le norme della Regione Lombardia
Le norme della Regione Lombardia prevedono che l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), redatto secondo il modello approvato dalla Regione, sia rilasciato da un soggetto certificatore estraneo alla proprietà, alla progettazione e alla realizzazione dell’edificio e iscritto nell’apposito elenco tenuto presso l’organismo regionale di accreditamento (www.cened.it), e deve essere vidimato dal Comune (è sufficiente il timbro del protocollo o dell’ufficio tecnico del Comune). La Regione Lombardia ha approvato un nuovo modello di A.C.E. (ora composto da due pagine) con la delibera del 22 dicembre 2009.
L’attestato ha una validità di dieci anni (dalla sua registrazione nel catasto energetico), a meno che l’unità immobiliare sia oggetto di interventi che ne modifichino le prestazioni energetiche, oppure ne sia cambiata la destinazione d’uso. In questo caso deve essere richiesto un nuovo attestato.
Le caratteristiche dell’attestato e i requisiti per l’iscrizione all’albo dei certificatori sono reperibili sul sito dell’ente regionale di accreditamento, il Cened (www.cened.it).
Quando c’è l’obbligo di allegare l’A.C.E.
La Regione Lombardia ha confermato l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica anche dopo l’abrogazione delle norme nazionali. Secondo le previsioni delle norme regionali, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, a tutti gli atti che comportano il trasferimento a titolo oneroso di edifici, fatte salve le eccezioni specificamente previste. Il venditore è dunque obbligato a farselo rilasciare (a proprie spese) e a consegnarlo al notaio. Il venditore deve inoltre dichiarare nell’atto che non si sono verificate cause di decadenza della validità dell’attestato (interventi che abbiano modificato le prestazioni energetiche oppure cambiamento della destinazione d’uso).
Dal primo luglio 2009 le norme della Regione Lombardia prevedono l’allegazione dell’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso di fabbricati di qualsiasi genere, indipendentemente dalla data di costruzione e sia che si tratti di interi edifici sia di singole unità immobiliari (appartamenti).
Il mancato rispetto dell’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) all’atto di trasferimento a titolo oneroso di un fabbricato è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 20.000 euro (art.25 comma 17 quinquies della legge regionale 24/2006, introdotto dall’art. 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10). Per consentire l’applicazione delle sanzioni, la legge regionale prevede anche l’obbligo del notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di trasferimento di un fabbricato senza allegare l’attestato di certificazione energetica, di inviare una copia conforme dell’atto, entro quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo regionale di accreditamento (Cened), salvo che la mancata allegazione dipenda dalla natura stessa del bene oggetto del contratto.
L’obbligo di allegazione si applica anche alle vendite giudiziali derivanti da procedure aperte con pignoramenti trascritti o provvedimenti pronunciati a partire dal 1° gennaio 2008. Ricordiamo infine che in caso di locazione o affitto del fabbricato, l’attestato di certificazione energetica dovrà essere consegnato al conduttore dal 1° luglio 2010.